Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the case was listed in the registry for the automatic closure of proceedings. The lower court ruled that the listing confirmed the regular definition of the dispute under the new law, noting no explicit denial of the tax assessment existed. Consequently, the court held that the process terminated by operation of law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The listing of a tax case in the closure registry automatically extinguishes the proceedings unless parties request a hearing, thereby terminating the litigation by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11562/2022 R.G. proposto da : ARTEMA DI LUCIO ZUIN SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE, SIMAT SRL, ZUIN LUCIO, MORO MORENA, ZUIIN MATTEO, ZUIN SILVIA, rappresentati e difesidall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato TOSI LORIS Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISOrappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.
REG. VENE TO n. 1430/ 01/ 2021 depositata il 25/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 01/09/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/09/2025 La