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Decreto — n. 26474/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses debt collection case due to procedural extinction via simplified debt definition.

Numero d'incarto Decreto — n. 26474/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the debt collection proceedings against Antonietta D'Andrea extinguished. The tax agency perfected a simplified debt definition under Law 197/2022, which legally terminated the litigation and rendered prior judgments ineffective. Consequently, all payments made by the plaintiff remain permanently acquired and non-refundable.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a simplified debt definition is perfected under the specified decree, the judicial process is extinguished, prior judgments lose effect, and sums paid become irrevocably acquired.

Parole chiave

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debt collection extinction simplified debt definition Law 197/2022 procedural termination non-refundable payments tax agency proceedings judicial process void

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25
2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l.
Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25
2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22606/2022 R.G. proposto da : D'ANDREA ANTONIETTA, rappresentata e difesadall’avvocato REGINA PASQUALE contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo n.219 /07 /2022 depositata il 01/04/2022 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/09/2025 LaPreside