Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified settlement under 2022 scrapping law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the taxpayer's adherence to a simplified debt settlement under the 2022 scrapping law. The taxpayer voluntarily joined the simplified procedure, which legally perfected the debt definition and extinguished the underlying litigation. Consequently, the court ruled that all payments made remain non-refundable and the process is definitively closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a taxpayer adheres to a simplified debt settlement under the scrapping law, the debt definition is perfected, the litigation is extinguished, and any payments made become irrevocably acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24620/2022 R.G. proposto da FUSCO LUCA SEBASTIANO MICHELE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSAFIO MARCO, GALIMBERTI LUIGI EZANARDI ANDREA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO UFFICIO CONTROLLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia SEZ.DIST. Brescia n.914 /26 /2022 depositata il 09/03/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/09/2025 LaPreside