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Decreto — n. 26470/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26470/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26470/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 4904/2024 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Eugenio Comba; -ricorrente- contro COMUNE DI BIELLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Fogagnolo; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 468/3/2023 depositata in data 22 novembre 2023 e notificata in data 18 dicembre 2023. Visto l’atto depositato il 12 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26470/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 4904/2024 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Eugenio Comba; -ricorrente- contro COMUNE DI BIELLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Fogagnolo; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 468/3/2023 depositata in data 22 novembre 2023 e notificata in data 18 dicembre 2023. Visto l’atto depositato il 12 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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lite in materia di contribuzioni pubbliche reclamo amministrativo risoluzione delle controversie contenzioso tributario inquinamento locale contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 12 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 4904/2024 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Eugenio Comba; -ricorrente- contro COMUNE DI BIELLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Fogagnolo; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 468/3/2023 depositata in data 22 novembre 2023 e notificata in data 18 dicembre 2023. Visto l’atto depositato il 12 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e