Decreto — n. 26413/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO Sul ricorso n. 5833/2024 proposto da: REFRESCO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Fagetti; -ricorrente- contro COMUNE DI SULMONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Fracassi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 821/2/2023 depositata in data 6 dicembre 2023. Visto l’atto depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26413/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 5833/2024 proposto da: REFRESCO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Fagetti; -ricorrente- contro COMUNE DI SULMONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Fracassi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 821/2/2023 depositata in data 6 dicembre 2023. Visto l’atto depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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O Sul ricorso n. 5833/2024 proposto da: REFRESCO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Fagetti; -ricorrente- contro COMUNE DI SULMONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Fracassi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 821/2/2023 depositata in data 6 dicembre 2023. Visto l’atto depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a