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Decreto — n. 26413/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26413/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26413/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 5833/2024 proposto da: REFRESCO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Fagetti; -ricorrente- contro COMUNE DI SULMONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Fracassi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 821/2/2023 depositata in data 6 dicembre 2023. Visto l’atto depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26413/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 5833/2024 proposto da: REFRESCO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Fagetti; -ricorrente- contro COMUNE DI SULMONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Fracassi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 821/2/2023 depositata in data 6 dicembre 2023. Visto l’atto depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rimborso dell'imposta preventiva differimento dell'imposizione rimborso dell'IVA restituzioni all'esportazione ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 5833/2024 proposto da: REFRESCO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Fagetti; -ricorrente- contro COMUNE DI SULMONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Fracassi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 821/2/2023 depositata in data 6 dicembre 2023. Visto l’atto depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a