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Decreto — n. 26408/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed because the taxpayer formally withdrew the lawsuit before the final judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 26408/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but noted that the taxpayer had formally withdrawn the lawsuit prior to the final judgment. Consequently, the court ruled that there was no need to proceed with the litigation expenses. The judgment was issued on September 25, 2025, following the taxpayer's voluntary withdrawal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party withdraws the appeal before the final judgment, the court declares the proceedings extinguished without examining the merits.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal procedural extinction court of cassation voluntary withdrawal litigation costs conseguenze del ritiro rinuncia all'espropriazione rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 4 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 4 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 23123/2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CORONA SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, MARIANI VITTORIO, MARIANI ENRICO, quali eredi della sig.ra TOZZI MONICA, e TOZZI FILIPPO; -intimati- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 590/4/2024 depositata il 6 maggio 2024. Visto l’atto depositato il 4 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2