Court dismisses appeal as debt collection process extinguished by simplified agreement under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the legal process extinguished following the taxpayer's adherence to a simplified debt definition agreement under the 2022 tax law. The plaintiff argued against the finality of the agreement, but the court ruled that such definitions automatically terminate proceedings and render payments irrevocable. Consequently, the appeal was dismissed because the underlying litigation no longer exists due to the statutory extinction of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a taxpayer adheres to a simplified debt definition agreement, the proceedings are immediately extinguished, rendering all prior judgments ineffective and making any payments made definitively non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.939/2022 R.G. proposto da : RIZZO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato PULIATTI MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'avvocato INTERDONATO STEFANIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. MESSINAn.5222/02/2021 depositata il 28/05/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/09/2025 La Presidente Titolare Angelina-Maria Perrino