Italian tax court dismisses appeal as debt collection process extinguished by simplified debt definition law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax collection proceedings extinguished following the applicant's adoption of a simplified debt definition under the 2022 debt reduction law. The applicant argued for the process's termination, while the tax agency contended the debt remained valid. The court ruled that the statutory definition automatically extinguished the legal action and rendered payments irrevocably acquired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The adoption of a simplified debt definition under the debt reduction law automatically extinguishes the legal proceedings, rendering all prior judgments ineffective and payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14546/2022 R.G. proposto da : SCALIA ANTONIO, rappresentato e difeso dall' avvocato LETO FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dallo studio dell’avvocato GIUNTA ANTONINO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. MESSINAn.10668/16/2021 depositata il 30/11/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/09/2025 La Presidente Ti