Cassation court dismisses appeal as first-instance judgment extinguished by accelerated debt settlement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment had already been extinguished by a specific debt settlement procedure. The plaintiff, an agricultural consortium, challenged a ruling that terminated proceedings due to adherence to an accelerated payment scheme under Law 197/2022. The court dismissed the appeal since the legal basis for the judgment's extinction rendered the contested decision legally ineffective and non-appealable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a debt settlement procedure under the specified law is completed, the judgment is extinguished and the sums remain acquired, rendering any subsequent appeal against that judgment inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18455/2023 R.G. proposto da : CONSORZIO AGRARIO LATINA SCRL IN LCA,rappresento e difes o d a ll’avvocato LEONARDI SERGIO Contro COMUNE DI LATINA, rappresento e difeso dall’avvocato CAVALCANTI FRANCESCOPAOLO e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3933/ 18/ 2023 depositata il 28/06/2023, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/09/2025 La Pres