Court declares process extinguished due to adoption of simplified debt definition under new tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished after the plaintiff adopted the simplified debt definition procedure under the new tax law. RES SRL had joined this streamlined process to settle its claims against the Revenue Agency in Catanzaro, triggering the automatic termination of the litigation. Consequently, the court ruled that all prior judgments and proceedings became ineffective, and any payments made remain non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The adoption of the simplified debt definition procedure under the specified law automatically extinguishes the judicial process, rendering all prior judgments ineffective and payments made non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7899/2019 R.G. proposto da : RES SRL, rappresenta e difesa dall’avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO, AGENZIA DELLEENTRATE - RISCOSSIONE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIAn.2321/04/2018 depositata il 25/07/2018,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/09/2025 La Presidente