Court dismisses appeal against tax payment order, declaring case extinguished due to procedural perfection of other related orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the tax payment order extinguished, ending the litigation without a substantive ruling on the merits. The tax authority argued that the procedure for 'settlement and cancellation' had been perfected for other related orders, while the taxpayer contended that a separate simplified procedure for vehicle scrappage had finalized the specific debt in question. The court ruled that since the procedural requirements for extinguishing the case were met, the judgment stands and the parties bear their own litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; The appeal is extinguished when the underlying procedural conditions for the termination of the case are met, rendering further review unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
T O Sul ricorso n. 17755/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Castella; -ricorrente- contro PENNA ROSELLA, rappresentata e difesa dall’Avv. Paola Garesio; -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1754/7/2017 depositata il 7 dicembre 2017. Vista l’ordinanza interlocutoria n. 3630/2025 pubblicata il 12 febbraio 2025, con la quale venivano richiesti chiarimenti in merito alla cartella di pagamento n. 11020110083104610000, essendosi perfezionata, per le altre cartelle oggetto della controversia, la procedura c.d. di “saldo e stralcio” ai sensi dell’art. 1, c. 184 e 185, della L. n. 145/2018; visto l’atto depositato l’8 maggio 2025, con il quale la ricorrente ha dichiarato che, per la cartella anzidetta, si è perfezionata la definizione agevolata per la rottamazione dei carichi (c.d. rottamazione ter); considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 17755/2018 Numero sezionale 2904/2025 Numero di raccolta generale 26398/2025 Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel Data pubblicazione 30/09/2025 termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # :