Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26366/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26366/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26366/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30560/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro IMMOBILIARE WOLF SRL, con gli avvocati Roberto Pignatone e Ulisse Corea; -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.1583/2019, depositata i l 13/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello propost o dalla Immobiliare Wolf SRL, già Casa di Cura Sant’Anna SRL, avverso l a sentenzadella CTP di Palermo n. 176/2016, con l a qual e il giudice di prime cure aveva respinto il ricors o della contribuente avvers o l’avviso di accertamento per l’anno 2010 per IRES ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26366/2025 — snciv · Corte di Cassazione: In prossimità dell’adunanza, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Michele Di Mauro, ha depositato conclusioni scritt e , chiedendo il rigetto del ricorso erariale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.с. la Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 83, 88 e 109 del d.p.r. n. 917/1986, art. 2423 bis c.c . , ribadendo la tesi, non condivisa dai giudici di appello, secondo cui dove vano essere computati in ciascun anno di riferimento, secondo il principio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese per ogni anno d'imposta, sebbene oltre il tetto di spesa assegnato dalla Regione Sicilia. 1.1.

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazioni indebitamente riscosse regime di copertura contribuzione alle spese di cura accredito per compiti assistenziali computo dei contributi tassa sul foglio di malattia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30560/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro IMMOBILIARE WOLF SRL, con gli avvocati Roberto Pignatone e Ulisse Corea; -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.1583/2019, depositata i l 13/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello propost o dalla Immobiliare Wolf SRL, già Casa di Cura Sant’Anna SRL, avverso l a sentenzadella CTP di Palermo n. 176/2016, con l a qual e il giudice di prime cure aveva respinto il ricors o della contribuente avvers o l’avviso di accertamento per l’anno 2010 per IRES ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi.

2. Il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria traeva origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, che avevarettificato il reddito imponibile rispetto a quanto dichiarato dalla società, esercente casa di cura in convenzione con la RegioneSicilia, sul presupposto che dovessero essere computati in ciascunanno di riferimento, secondo il principio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese per ogni anno d'imposta, sebbeneoltre il limite entro il quale l'AS P di Palermo ne avrebbe assicurato ilpagamento (c.d. prestazioni extra budget).

3. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motiv o , cui ha resistito la società contribuente con controricorso , illustrato da memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.с.

4. In prossimità dell’adunanza, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Michele Di Mauro, ha depositato conclusioni scritt e , chiedendo il rigetto del ricorso erariale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.с. la Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 83, 88 e 109 del d.p.r. n. 917/1986, art. 2423 bis c.c . , ribadendo la tesi, non condivisa dai giudici di appello, secondo cui dove vano essere computati in ciascun anno di riferimento, secondo il principio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese per ogni anno d'imposta, sebbene oltre il tetto di spesa assegnato dalla Regione Sicilia. 1.1.

In particolare, l’Agenzia delle entrate fonda la propria doglianza sulla prospettazione che la remunerazione delle prestazioni extra-budget fosse comunque collegata al contratto stipulato con l’ASP di Palermo, vero e proprio titolo giuridico produttivo dieffetti giuridici. Da questo l’Amministrazione ricorrente induce che, nella fattispecie in esame, si deve escludere che i ricavi ricollegabili alle prestazioni erogate extra-budget fossero privi, nell’esercizio di competenza, dei necessari requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità, e che, quindi, fosse consentito il rinvio della loro rilevanza fiscale ad altro e successivo periodo di imposta e che, anche da un punto di vista civilistico in relazione alle prestazioni extra-budget dovevano ritenersi realizzati ricavi nell’esercizio in cui esse erano state rese.

2. Il motivo, rigettata l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità sollevata dall a società con tribuente siccome insussistente, è comunque infondato. Invero questa Corte (cfr. Cass. n. 2602/2019; conf. Cass. n. 10302/2021; Cass. n. 18419/2021 ) ha avuto occasione, in controversiasimilar e riguardant e casa di cura in convenzione con il SSN, di affermare che «[i]n tema di determinazione del reddito d'impresa, il generale principio di competenza non trova applicazione rispetto ai ricavi delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per prestazioni "extra - budget" ossia eseguite in aggiunta a quelle suscettibili di essere compensate in base ad una convenzione, essendo gli stessi privi dei requisiti di certezza della loro esistenza e determinabilità dell'ammontare finché non ne siano effettuati il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità stabilite dalla convenzionemedesima». 2.1.

Ciò, d'altronde, è in linea con la giurisprudenza della Corte in ambito civile, che, in tema di diritto delle obbligazioni, ha chiarito che «[i]in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza dirisorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile» (cfr. Cass. n. 13884/2020;

Cass. n. 25514/2024).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica ilD.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. n. 1778 /2016 ). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agl