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Ordinanza — n. 26364/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding extra-budget healthcare revenue recognition under accrual principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26364/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision. The agency argued that healthcare services rendered beyond the regional budget ceiling should be taxed annually under the accrual principle. The court ruled that such 'extra-budget' revenues lack the certainty and determinability required for immediate tax recognition until officially quantified by the regional agreement. Consequently, the court upheld the lower court's decision to exclude these amounts from the current tax year's taxable income.

Regesto Legislator

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Art. 83, 88, 109 DPR n. 917/1986; Art. 2423-bis c.c.: In determining business income, the general accrual principle does not apply to revenues from healthcare structures contracted with the National Health Service for 'extra-budget' services, as these amounts lack the requisite certainty and determinability until recognized and quantified according to the specific convention.

Parole chiave

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extra-budget healthcare accrual principle tax revenue determinability convenzione SSN IRES tax liability tassa ospedaliera contribuzione alle spese di cura prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 83, 88, 109 DPR n. 917/1986
Art. 2423-bis c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2602/2019
Cass. n. 2602/2019; conf.
Cass. n. 10302/2021
Cass. n. 10302/2021; Cass.
Cass. n. 18419/2021
Cass. n. 13884/2020
Cass. n. 25514/2024
Cass. n. 1778/2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19813/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro IMMOBILIARE WOLF SRL, con l’avvocatoRoberto Pignatone; -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3154/2022,depositata l’11/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello propost o dall ’ Agenzia delle entrate, confermando l a sentenz a della CTP di Palermo n. 2180/2019, con l a qual e il giudice di prime cure aveva accolto i l ricorso della Immobiliare Wolf SRL, già Casa di Cura Sant’Anna SRL,proposto avverso l’ avvis o di accertamento per l’anno 201 1 per IRES ed IRAP, oltresanzioni ed interessi.

2. Il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria traeva origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, che avevarettificato il reddito imponibile rispetto a quanto dichiarato dalla società, esercente casa di cura in convenzione con la RegioneSicilia, sul presupposto che dovessero essere computati in ciascunanno di riferimento, secondo il principio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese per ogni anno d'imposta, sebbeneoltre il limite entro il quale l'AS P di Palermo ne avrebbe assicurato ilpagamento (c.d. prestazioni extra budget).

3. Avverso la citata sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motiv o , cui ha resistito la società contribuente con controricorso , illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.с. la violazione e/o falsa applicazione degli art icoli 83, 88 e 109 del d.p.r. n. 917/1986 e dell’art. 2423 bis c.c ., ribadendo la tesi, non condivisa dai giudici di merito , secondo cui dove vano essere computati in ciascun anno di riferimento, secondo il principio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese per ogni anno d'imposta, sebbene oltre il tetto di spesa assegnato dalla Regione Sicilia. 1.1.

In particolare, l’Agenzia delle entrate fonda la propria doglianza sulla prospettazione che la remunerazione delle prestazioni extra-budget fosse comunque collegata al contratto stipulato con l’ASP di Palermo, vero e proprio titolo giuridico produttivo dieffetti giuridici. Da questo l’Amministrazione ricorrente induce che, nella fattispecie in esame, si deve escludere che i ricavi ricollegabili alle prestazioni erogate extra-budget fossero privi, nell’esercizio di competenza, dei necessari requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità, e che, quindi, fosse consentito il rinvio della loro rilevanza fiscale ad altro e successivo periodo di imposta e che, anche da un punto di vista civilistico in relazione alle prestazioni extra-budget dovevano ritenersi realizzati ricavi nell’esercizio in cui esse erano state rese.

2. Il motivo, rigettata l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità sollevata dalla società contribuente siccome insussistente, è comunque infondato. Invero questa Corte (cfr. Cass. n. 2602/2019; conf. Cass. n. 10302/2021; Cass. n. 18419/2021 ) ha avuto occasione, in controversiasimilar e riguardant e casa di cura in convenzione con il SSN, di affermare che «[i]n tema di determinazione del reddito d'impresa, il generale principio di competenza non trova applicazione rispetto ai ricavi delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per prestazioni "extra - budget" ossia eseguite in aggiunta a quelle suscettibili di essere compensate in base ad una convenzione, essendo gli stessi privi dei requisiti di certezza della loro esistenza e determinabilità dell'ammontare finché non ne siano effettuati il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità stabilite dalla convenzionemedesima». 2.1.

Ciò, d'altronde, è in linea con la giurisprudenza della Corte in ambito civile, che, in materia d i diritto delle obbligazioni, ha chiarito che «[i]in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile» (cfr. Cass. n. 13884/2020;

Cass. n. 25514/2024).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica ilD.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. n. 1778 /2016 ). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esb