Court dismisses appeal as tax collection process extinguished by simplified debt definition under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the simplified debt definition procedure under the Rottamazione Quater law. The appellant argued against the finality of the collection agency's actions, but the court ruled that the statutory definition perfected the process. Consequently, all prior judgments and payments became ineffective and non-refundable, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a simplified debt definition is perfected under the specified decree, the proceedings are extinguished, rendering prior judgments ineffective and making all payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21852/2017 R.G. proposto da : MARITIME SERVICES GIOVANNI BOCCADIFUOCO FIGLI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONUCCIO GIUSEPPE contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentata e difes a dall'avvocato RIZZA GIUSEPPINA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. SIRACUSAn.436/16/2017 depositata il 07/02/2017,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/09/2025 La Presid