Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment agreement under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished because the taxpayer accepted the simplified payment agreement for the tax debt. The lower court confirmed that this agreement, pursuant to the Rottamazione Quater legislation, perfected the debt definition and extinguished the litigation. Consequently, the court ruled that all sums paid remain definitively acquired and non-refundable, dismissing the taxpayer's appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/2025: Acceptance of a simplified payment agreement under the Rottamazione Quater regime extinguishes the underlying debt and the related judicial proceedings, rendering any payments made definitively non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29283/2021 R.G. proposto da : BELLIA CALOGERO, rappresentato e difeso dall' avvocato VITELLO VINCENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’ avvocato CANTARO FABIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CALTANISSETTAn.6506/07/2021 depositata il 09/07/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,23/09/2025 La President