Court declares process extinguished due to simplified debt definition under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil process extinguished following the filing of a simplified debt definition by the taxpayer. Antonio Postera had challenged a tax collection order, but the tax authority successfully invoked a new legislative provision allowing for streamlined debt acknowledgment. Consequently, the court ruled that the procedural action was no longer necessary as the debt was legally defined and extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The filing of a simplified debt definition under the specified decree provisions results in the immediate extinction of the judicial process and the final acquisition of any sums paid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17274/2020 R.G. proposto da : POSTERA' ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALMA GIOVANNI contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE POTENZA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. BASILICATA n. 373/ 01/ 2019 depositata il 09/10/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/09/2025 La Pr