Decreto — n. 26329/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11394/2021 R.G. proposto da : MONTARIELLO MARCO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BAFFIONI VENTURI ARMANDO edall'avvocato ESPOSITO GIOVANNI CARLO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (quale successore EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA), AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 5815/ 20/ 2020 depositata il 02/12/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26329/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MONTARIELLO MARCO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BAFFIONI VENTURI ARMANDO edall'avvocato ESPOSITO GIOVANNI CARLO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (quale successore EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA), AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 5815/ 20/ 2020 depositata il 02/12/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11394/2021 R.G. proposto da : MONTARIELLO MARCO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BAFFIONI VENTURI ARMANDO edall'avvocato ESPOSITO GIOVANNI CARLO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (quale successore EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA), AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 5815/ 20/ 2020 depositata il 02/12/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/09/2025 La P