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Ordinanza — n. 26304/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to conciliation agreement ending the dispute between BP Italia and Tax Agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26304/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute terminated following a conciliation agreement reached between the parties. BP Italia had appealed a tax court decision regarding VAT for the 2015 fiscal year, but the Tax Agency accepted a settlement. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and ordered the cancellation of the proceedings with mutual expense compensation.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 370-bis c.p.c.: Upon reaching a conciliatory agreement that ends the dispute, the court must declare the subject matter terminated and order the compensation of litigation costs.

Parole chiave

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conciliation agreement cessation of dispute tax litigation VAT assessment compensation of costs risoluzione delle controversie negoziazione e conclusione tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 370, first paragraph, Code of Civil Procedure
3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod.
Art. 370-bis, Code of Civil Procedure
3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod.
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Testo completo

2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18246/2024 R.G. proposto da BP ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURORA 43, presso lo studio dell’avvocato SGAMBATO RAFFAELE (SGMRFL80S29A783H), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERIANA ENRICO (CRNNCF67E06A182U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA LOMBARDIA n. 436/19/24 depositata il 08/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 436/19/24 del 08/02/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto dalla società BP Italia S.p.A. (di seguito BP Italia) avverso la sentenza n. 1869/12/22 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2015. 2.BP Italia impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. 4.La ricorrente ha depositato “nota di deposito” con allegata copia dell’accordo conciliativo raggiunto con l’Agenzia delle entrate chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che, come dedotto da entrambe le parti e documentato in atti, è stato raggiunto un accordo conciliativo che comporta la cessazione della materia del contendere e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, come espressamente richiesto dalle parti. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia d