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Ordinanza — n. 26303/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quays regional tax court judgment for insufficient reasoning on sector studies and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26303/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding tax assessments against Profiltekna and its shareholders. The tax authority argued that sector studies justified the assessments and that the taxpayers' evidence was irrelevant, but the court found the reasoning insufficient. The judgment was overturned because it failed to explain why sector studies applied despite missing tax returns and did not address the specific documents submitted by the taxpayers.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A tax court judgment is voidable if its reasoning is apparent, perplexed, or contradictory, failing to disclose the logical basis for the decision and thereby violating constitutional due process guarantees.

Parole chiave

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tax assessment sector studies insufficient reasoning apparent motivation tax appeal constitutional due process nullity of judgment inchiesta professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod.
Art. 360, para. 1, n. 4 c.p.c.
1.1.Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 39 D.P.R. 29/09/1973, n. 600
civ.,la violazione dell’art. 39 del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
600e dell’art. 2697 cod.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
600e dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 22232/2016
Cass. S.U. n. 16599/2016
Cass. S.U. n. 8053/2014
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Testo completo

25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14876/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETA' PROFILTEKNA DI CALAFATI NAZZARENO E C. SAS, CALAFATI NAZZARENO, MOBRICI MARIA CONA, CALAFATI FILLY, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato IONADI FRANCO (NDIFNC58D16F537V) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CALABRIA n. 181/03/20 depositata il 15/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 181/03/20 del 15/01/2020 , la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 1001/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Profiltekna di Calafati Nazzareno e C. s.a.s. (di seguito Profiltekna), nonché dei soci Nazzareno Calafati, Maria Cona Mobrici e Filly Calafati, nei confronti di quattro avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2011, l’uno notificato alla società contribuente per IRAP e IVA, gli altri notificati ai soci per IRPEF. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo notificato a Profiltekna ha ricostruito i ricavi della società contribuente a mezzo l’applicazione degli studi di settore, così accertando maggiori imposte, anche nei confronti dei soci in ragione dell’imputazione pro quotadel maggior reddito. 1.2.La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che:

a) l’accertamento era avvenuto a mezzo studi di settore;

b) nel corso del contraddittorio i contribuenti avevano offerto elementi di prova documentali non valutati dall’Amministrazione finanziaria.

2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Profiltekna e soci resistevano in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , per avere la CTR, da un lato, «erroneamente ritenuto che l’Ufficio abbia proceduto ad un accertamento scaturito da studio di settore»; e, dall’altro lato , «valorizzato genericamente elementi indicati dai ricorrenti privi di rilievo probatorio omettendo di considerare e valutare in motivazione le deduzioni ed i documenti prodotti dall’Ufficio in sede di gravame». 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600e dell’art. 2697 cod. civ. , per avere la CTR omesso di considerare che le presunzioni dell’Ufficio si fonderebbero, all’esito del contraddittorio endoprocedimentale, sullo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato. 2.Il primo motivo è fondato sotto il profilo della motivazione apparente, restando ogni ulteriore deduzione e il secondo motivo, conseguentemente, assorbiti. 2.1.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016). 2.1.1.Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014). 2.2.Nel caso di specie la CTR:

i) ha affermato che l’accertamento è fondato sugli studi di settore; ii) ha ritenuto che AE non abbia valutato gli elementi di prova documentali offerti dal contribuente, fondando la ripresa sull’unico elemento costituito dal costo del lavoro; iii) ha evidenziato che tale omissione si sia protratta anche nel corso del giudizio di appello. 2.3.Trattasi di motivazione che non può dirsi rispettosa del minimo costituzionale, atteso che:

a) non si spiegano le ragioni per le quali l’accertamento induttivo dell’Amministrazione finanziaria, conseguente alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, sia stato ritenuto fondato sugli studi di settore;

b) non ha indicato quali siano gli elementi di prova documentali offerti dai contribuenti e le ragioni per le quali detti elementi siano stati ritenuti idonei a confutare le presunzioni offerte dall’Ufficio. 2.4.Una simile motivazione è del tutto inidonea a rendere palese la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, che va, pertanto, cassata, essendo superfluo ogni ulteriore esame delle censure proposte dalla difesa erariale. 3.In conclusione, va accolto, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, assorbiti ogni ulteriore censura nonché il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tribut