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Ordinanza — n. 26302/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to extinction of proceedings via settlement and full payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26302/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the underlying dispute was resolved through a settlement and full payment. The tax authority argued for extinction based on the intervention of a final agreement, while the taxpayer confirmed the complete discharge of the debt. Consequently, the court ruled that the litigation ceased due to the cessation of the contested matter, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 100 c.p.c.: When a dispute is definitively resolved by settlement and full payment, the judicial proceedings are extinguished by cessation of the subject matter of the controversy.

Parole chiave

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tax appeal extinction settlement agreement full payment discharge cessation of matter Italian tax procedure cessione di azienda imposta sugli utili immobiliari negozio giuridico immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. 23 October 2018, n. 119
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che, in data 11/07/2023, AE ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di estinzione del presente procedimento, in ragione dell’intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 100 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22411/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AMEDEI ERMANNO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PALTRINIERI GIAMPIERO (PLTGPR48M03F257Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 466/11/16 depositata il 22/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 466/11/16 del 22/02/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 77/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Modena (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso del sig. Ermanno Amedei nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria accertava che i fabbricati urbani venduti nell’anno 2005 non costituivano il vero oggetto della compravendita, che invece doveva rinvenirsi nel terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. 3.Ermanno Amedei resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che, in data 11/07/2023, AE ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di estinzione del presente procedimento, in ragione dell’intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. 1.1.Analoga istanza è stata depositata in data 06/03/2025 dal controricorrente, che ha comprovato l’intero versamento del dovuto. 2.Essendo stata la lite definita deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M La Corte