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Ordinanza — n. 26279/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to invalid power of attorney and late incidental counter-appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26279/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals from both the Revenue Agency and the Calabria Region inadmissible. The primary appeal failed because the Revenue Agency failed to provide evidence justifying the use of a private lawyer instead of the State Attorney, rendering the power of attorney invalid. The Region's incidental counter-appeal was rejected as untimely, having been filed over six months after the lower court decision without valid suspension grounds. Consequently, the taxpayer remained bound by the lower court's partial ruling.

Regesto Legislator

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Art. 104 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: A public entity's appeal is inadmissible if it lacks a valid power of attorney, and an incidental counter-appeal is inadmissible if filed beyond the statutory deadline without applicable suspensions.

Parole chiave

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invalid power of attorney State Attorney requirement incidental counter-appeal statutory time limits tax collection dispute Corte di Cassazione contributo unificato ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 11, d.l. 119/2018
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29735/2018 del ruolo generale, proposto DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002), in persona del procuratore speciale, avv. Fabio Rovito, giusta procura per notar in Roma, Marco De Luca, del 18 dicembre 2017 (rep. 43330 – racc. 24713), rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Marco Fiertler (codice fiscale FRT MRC 65D28 D086 L). - RICORRENTE – E DALLA REGIONE CALABRIA (codice fiscale 02205340793), in persona del legale rappresentante, Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in ragione di procura F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 - F i r m a t o D a : U G O C A N D I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 1 9 0 c 6 e 1 d e b 2 5 f f 5 Numero registro generale 29735/2018 speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli Numero sezionale 5875/2025Numero di raccolta generale 26279/2025 avv.ti Gianclaudio Festa (codice fiscale FST GCL 69P17 H224 Data pubblicazione 27/09/2025 F) e Ferdinando Mazzacuva (codice fiscale MZZ FDN 64H04 H224 D). - RICORRENTE INCIDENTALE – CONTRO CIAPPINA PIETRO (codice fiscale CPP PTR 54M11 G288 N). - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 281/06/2018 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata l’8 marzo 2018, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 luglio 2025 dal Consigliere Ugo Candia. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto del contendere sono gli avvisi di intimazione indicati in atti con cui l’agente della riscossione rinnovava, nell’interesse della Regione Campania, la richiesta di pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni di imposta 1997/1999, 2000, 2003 e 2004.

2. La Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva in parte l’appello proposto dal contribuente, confermando la legittimità della pretesa limitatamente ad una sola cartella di pagamento.

3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato l’8 ottobre 2018, formulando quattro motivi di impugnazione.

4. La Regione Calabria notificava in data 8 novembre 2018 controricorso, articolando quattro motivi impugnazione.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 - F i r m a t o D a : U G O C A N D I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 1 9 0 c 6 e 1 d e b 2 5 f f 5 Numero registro generale 29735/2018 Numero sezionale 5875/2025 5. Pietro Ciappina è restato intimato. Numero di raccolta generale 26279/2025Data pubblicazione 27/09/2025 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Va dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Come risulta dall’epigrafe, l’Agenzia ha interposto il ricorso tramite il ministero del citato avvocato del libero foro. Secondo il disposto dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, il predetto «ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale».

In mancanza di regole speciali e differenti trovano applicazione l'art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2019 ed il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (da ora anche AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo ed a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 r.d. n. 1611/1933.

Ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da AdER ad un avvocato del libero foro è invalida ed il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (cfr., tra le tante, Cass. n. 1806/2024, che richiama Cass. n. 26531/2020 e n. 6931/2023).F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 - F i r m a t o D a : U G O C A N D I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 1 9 0 c 6 e 1 d e b 2 5 f f 5 Numero registro generale 29735/2018 Numero sezionale 5875/2025 Nel ricorso nulla è stato a tal proposito allegato ed agli atti Numero di raccolta generale 26279/2025Data pubblicazione 27/09/2025 non risulta documentato alcuno dei presupposti che legittimerebbero l’ente pubblico ad avvalersi – nel giudizio di legittimità e in via di eccezione rispetto alla regola dettata «su base convenzionale» – di un difensore diverso dall’Avvocatura dello Stato.

Deriva da tanto l’invalidità della procura e, dunque, l’inammissibilità della sua costituzione.

2. Il controricorso proposto dalla Regione va considerato come ricorso incidentale autonomo, perché volto a conseguire la cassazione della pronuncia impugnata nell’ambito del giudizio avanzato dall’Agenzia. Esso, infatti, pur dando atto, della proposizione del ricorso principale, si sviluppa, pur sulla base degli stessi motivi, in modo indipendente e certamente non contro l’impugnazione principale. Il ricorso è, tuttavia, tardivo perché notificato in data 8 novembre 2018, oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dalla sentenza impugnata, pubblicata l’8 marzo 2018, segnalando sul punto che non riceve applicazione la sospensione dei termini di impugnazione (anche incidentale) di cui all’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, in quanto relativa alle ipotesi in cui il termine di impugnazione scadeva tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019 e quindi in epoca successiva alla scadenza naturale operante nella fattispecie in rassegna (8 ottobre 2018, considerando il termine di sospensione feriale).

3. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, essendo il contribuente restato intimato.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 - F i r m a t o D a : U G O C A N D I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 1 9 0 c 6 e 1 d e b 2 5 f f 5 Numero registro generale 29735/2018 Numero sezionale 5875/2025 4. Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di Numero di raccolta generale 26279/2025Data pubblicazione 27/09/2025 cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso incidentale, ma anche per quello principale in quanto – come detto – l’AdER è stata patrocinata da un difensore del libero foro.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che quello incidentale avanzato dalla Regione Calabria. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricor