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Sentenza — n. 26277/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished due to simplified definition request by opposing party.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26277/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Assoservizi S.r.l. against a regional tax commission decision. The lower court had declared the proceedings extinguished because the opposing party, the Municipality of Avellino, had requested the simplified definition procedure under the new tax law. The Court upheld this outcome, ruling that the procedural requirements for the simplified definition were met and no formal denial occurred.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197-201, d.l. 34/2023: When a party requests the simplified definition of a tax dispute, the proceedings are suspended and subsequently declared extinguished if the definition is not formally denied within the statutory period.

Parole chiave

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simplified definition procedure tax litigation extinction simplified tax procedure procedural extinction simplified definition request assoggettamento del contribuente accoglimento parziale del contribuente imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197-201, d.l. 34/2023
–Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 –col primo motivo la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Nonricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 112 cod. proc. civ
–Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 –col primo motivo la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31357/2018R.G. proposto da Assoservizi S.r.l. ( 06833891002 ) , in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando D’Amario che la rappresenta e difende(DMRFDN46D24C776W; avv.ferdinando.damario@pec.it); –ricorrente – contro Capone Roberta ( CPNRRT81P43A509W ), ered e di Bosco Antonia, rappresentata e difes a dall’avvocato Gianfranco Porreca (avv.porreca@pcert.postecert.it) e dall’avvocato Giulio Tulimiero (giulio.tulimiero@avvocatiavellinopec.it);

Comune di Avellino (00184530640), in persona del Sindaco p.t ., con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana n. 74, presso lo studio ICI IMU Riscossione dell’avvocato Raffaele Porpora raffaeleporpora@ordineavvocatiroma.org ), rappresentato e difeso dagli avvocati Berardina Manganiello, Giovanni Santucci de Magistris e Amerigo Bascetta; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 5689, depositata il 12 giugno 2018, e notificata il 31 luglio 2018, della Commissione tributaria regionale della Campania; Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2025, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto; uditol’avvocato Gianfranco Porreca; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendoche la Corte dichiari estinto il giudizio per definizione agevolata; in subordine, accolga il quarto ed il quinto motivo di ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – C on sentenza n. 5689, depositata il 12 giugno 2018 , e notificata il 31 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da Assoservizi S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento emessa in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente Bosco Antonia per gli anni dal 2012 al 2014. 1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che: - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie sussisteva il potere di accertamento speso dal concessionario del relativo servizio in quanto, così come accertato dallo stesso giudice amministrativo (TAR Campania, Sez.

I, 6 novembre 2015, n. 2338), andava piuttosto rilevata l’illegittimità della delibera comunale (n. 239 del 4 agosto 2015) che recava annullamento di ufficio delle pregresse delibere (nn. 83, 90 e 187 del 2014)di affidamento del servizio stesso; - ad ogni modo, peraltro, con la delibera di annullamento, il Comune di Avellino aveva convalidato gli effetti dell’attività svolta dal concessionario sino al 16 marzo 2015; -in ragione della legittima sussistenza del potere di accertamento, destituita di fondamento rimaneva (anche) l’eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario comunale responsabile del tributo, ed atteso che l’atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, così come avvenuto, (proprio) dal concessionario del servizio (id estdal relativo funzionario responsabile; - nel residuo, però, le contestazioni svolte dalla contribuente nel merito della pretesa impositiva risultavano «specifiche e del tutto dimostrate», in quanto «a tacer d'altro, con note illustrative del 26.04.18 il difensore della Bosco ha prodotto certificato con attestazione di visure catastali da cui emerge che ella non risultaessere titolare dell'immobile tassato nel periodo intercorrente fra il gennaio 1996 e l'aprile 2018». 2.

–Assoservizi S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, ed ha depositato memoria. Capone Roberta, ed il Comune di Avellino, resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 –col primo motivo la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello che involgeva l’inammissibilità dei motivi di impugnazione dell’atto in contestazione tra le parti, venendo difatti in rilievo una ingiunzione di pagamento, - emessa a s eguito della definitività, per difetto di impugnazione giudiziale, dell’avviso di accertamento notificato in relazione all’IMU dovutadalla contribuente, - che, ciò non di meno, era stata contestata per vizi propri dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento), e non anche della stessa ingiunzione di pagamento; 1.2 – col secondo motivo la ricorrente ripropone la quaestio iuris oggetto dell’eccezione non esaminata dal giudice del gravame, e sotto il profilo della denuncia di violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, in quanto l’ingiunzione di pagamento impugnata per vizi propri dell’atto presupposto; 1.3 – il terzo motivo espone anch’esso la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che il giudice del gravame, -nel rilevare il difetto di titolarità, in capo alla contribuente, dell’unità immobiliare oggetto di tassazione, -si era pronunciato extra petita partiumsiccome controparte aveva dedotto (solo) l’inesistenza «del cespite nel catasto urbano» nel quale non era stato censito; 1.4 – col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ed assume che: -rimaneva in contestazione tra le parti l’eccepita «inesistenza del cespite nel catasto urbano», per erronea «indicazione del foglio catastale», ma, ciò non di meno, risultavano correttamente indicati nell’ingiunzione di pagamento gli altri dati catastali (relativi alla particella, al subalterno, alla categoria, alla rendita ed alla percentuale di possesso) nonché notificato un avviso di accertamento ICI (n. 69/15) che recava le corrette indicazioni catastali , così che la contribuente era a conoscenza della «reale situazione»; - il giudice del gravame, pertanto, - nel rilevare che «con note illustrative del 26.04.18 il difensore della Bosco ha prodotto certificato con attestazione di visure catastali da cui emerge che ella non risulta essere titolare dell'immobile tassato nel periodo intercorrente fra il gennaio 1996 e l'aprile 2018», - seppur (così) escludendo l’eccepita inesistenza del cespite, attesa l’incompatibilità logica di detta eccezione col rilievo del difetto di titolarità, - aveva omesso di esaminare i «fatti acquisiti in giudizio» e, ad ogni modo, aveva deciso sulla basedi una motivazione apparente che non dava conto dei suoi presupposti fattuali né appariva logicamente coerente con la denunciata inesistenza della unità immobiliare tassata; 1.5 –il quinto motivo espone la denuncia di violazione del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 sull’assunto che le emergenze catastali hanno rilevanza a soli fini fiscali così che la relativa intestazione soggettiva non è idonea ad escludere, o ad affermare, l’esistenza di un diritto di proprietà. 2.

– In via pregiudiziale deve rilevarsi che - come deduc e , e documenta, la controricorrente Capone Roberta – è stata presentat a istanza di definizione agevolata della controversia con versamento dell’intero importo dovuto (pari ad € 1.220,25 su di un valore della lite indicato in € 24.405,12). 2.1– Nel disciplinare la definizione agevolata delle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge», e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha dispostonei seguenti termini: - « Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 190); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c ), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; - «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198); - «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; - «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma200» (comma 201); -«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale…» (comma 205). 2.2 - R icorrono , pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio venendo in considerazione, da un lato, il recepimento della sopra riportate disposizioni da parte del Comune di Avellino e, dall’altro, l’insussistenza stessa di un diniego della definizione agevolata. 3. - Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hannoanticipate (art. 1, comma 198, ult. prop., cit.).

Nonricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente.