Cassation court remits tax appeal to public hearing regarding notification validity and automated control procedures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of their challenge to a tax assessment. The taxpayer argued that the payment order lacked digital signatures and that the tax authority failed to properly consider late supplementary declarations during automated checks. The court determined that these complex issues regarding notification validity and automated control procedures require further examination in a public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 36 bis of DPR 600/1973; Art. 54 bis of the VAT Decree; The Court of Cassation holds that when a tax appeal raises substantive doubts regarding the validity of notification methods or the application of automated control rules versus supplementary declarations, the case must be remitted for public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2252/2021 R.G. proposto da: LA CASINA DEL MINISTRO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA MALAGOTTI LORENZO 15, presso lo studio dell’avvocato SALDUTTI ANDREA (SLDNDR69M12H501F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DEL LAZIO n. 1544/03/20 depositata il 10/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. RILEVATO CHE 1.con la sentenza n. 1544/03/20 del 10/06/2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla società La Casina del Ministro – Piccola società Cooperativa a responsabilità limitata(di seguito La Casina) avverso la sentenza n. 3885/35/18 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IRES e IVA relative all’anno d’imposta 2012; 1.1.come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), previo inoltro della comunicazione di irregolarità; 2.La Casina impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3.AE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE 1.il ricorso di La Casina è affidato a cinque motivi, di seguito riassunti; 1.1.con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art.116 cod. proc. civ., dell’art. 3 del d.P.C.M. del 13 novembre 2014 e degli artt. 20 e 23 bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , per avere la CTR ritenuto la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata da parte dell’agente della riscossione.
In particolare, da un lato, la copia notificata sarebbe priva di sottoscrizione digitale e consisterebbe in un semplice file “pdf” modificabile e privo di metadati e, dall’altro, detto file non sarebbe equiparabile ad una cartella di pagamento, con conseguente mancato raggiungimento dei suoi effetti; 1.2.con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza della prova della validazione del ruolo, da cui deriverebbe l’insussistenza della sua esecutività; 1.3.con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art.36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 bis del decreto IVA e dell’art. 116 cod. proc. civ. , per avere la CTR omesso di rilevare che, in sede di controllo automatizzato, l’Amministrazione finanziaria non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni integrative della società contribuente e non avrebbe potuto disconoscere il credito IVA senza procedere ad un vero e proprio accertamento; 1.4.con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973e dell’art. 54 bis del decreto IVA , per avere la CTR ritenuto sufficiente la motivazione della cartella di pagamento; 1.5.con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto non necessaria la comunicazione di irregolarità, inviata dall’Amministrazione finanziaria ad un indirizzo errato e mai ricevuta dalla società contribuente; 2.l’esame di quest’ultimo motivo impone un rinvio della causa in pubblica udienza, onde consentire un approfondimento in ordine ai rapporti tra controllo automatizzato, dichiarazione integrativa, anche tardiva, ed invio della comunicazione di irregolarità (cfr.
Cass. n. 21068 del 02/10/2020, non massimata); 3.in conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia