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Ordinanza — n. 26246/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal on notification nullity but allows rateization request as proof of knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26246/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially dismissed the tax agency's appeal against a second-instance judgment regarding tax collection notification. While the agency argued the collection notice was improperly notified, the court found the evidence insufficient to prove irregularity. However, the court held that the taxpayer's request for payment installments proved knowledge of the notice, barring the claim of non-notification.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 19, 21 D.lgs. 546/1992: A taxpayer's request for payment installments constitutes proof of knowledge of the collection notice, precluding the subsequent exception of irregular or omitted notification.

Parole chiave

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tax collection notification payment installments request proof of knowledge irregular notification defense tax appeal procedure procedura fiscale procedura di ricupero d'imposta documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, no. 4, Code of Civil Procedure
1.1.Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 Code of Civil Procedure
civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
Art. 19, 21 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
civ., dell’art. 1988 cod.
Art. 140 Code of Civil Procedure
Art. 156, third paragraph, Code of Civil Procedure
Art. 1988 Civil Code
civ., dell’art. 1988 cod.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di pronunciare in ordine al motivo d’appello a mezzo del quale è stata eccepita l’inammissibilità, per violazione degli artt.
art. 1988 cod. civ
civ., dell’art. 1988 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3414 of 06/02/2024
Cass. n. 5160 of 16/02/2022
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Testo completo

25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18875/2023 R.G. proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CATANZARO, GIGLIO GLENDA, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO DI CATANZARO, AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso la SENTENZA diCORTE GIUST. TRIBUTARIA II GRADO DELLA CALABRIAn. 458/ 03 / 23 depositata i l 15/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 458/ 0 3/23 del 15/02/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito ADER) avverso la sentenza n. 1207/01/21 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della sig.ra Glenda Giglio nei confronti un’intimazione di pagamento avente ad oggetto il mancato pagamento di IRPEF (anni d’imposta 2005, 2006 e 2008-2012), IVA (anni d’imposta 2005, 2008 e 2010 - 2012 ), diritti sulle pubbliche affissioni (anno 2009 ) e diritt i annual i della Camera di Commercio (anni 2009e 2010). 1.1.La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello di ADER evidenziando, per quanto ancora interessa, che:

a) non era condivisibile «la prospettazione avanzata in relazione alla cartella esattoriale n. 03020100000893891000, relativamente alla quale occorre[va] rilevare come la documentazione depositata nel corso del precedente giudizio e, poi, in sede di gravame [fosse] insufficiente a dimostrarne la tempestiva e rituale notifica»;

b) dalla documentazione prodotta, infatti, non era «possibile desumere alcun dato che [potesse] confermare il corretto svolgimento del procedimento notificatorio». 2.ADER impugnava la sentenza della CGT 2 con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.Il Comune di Catanzaro, Glenda Giglio, la Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Catanzaro e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di ADER è affidato a tre motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di pronunciare in ordine al motivo d’appello a mezzo del quale è stata eccepita l’inammissibilità, per violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, della contestazione, formulata dalla contribuente, di omessa e / o irrituale notifica della cartella di pagamento n. 03020100000893891000 .

Invero, come avrebbe evidenziato ADER nell’atto di appello, tale questione non avrebbe potuto essere più eccepita a fronte della dimostrazione della rituale della notifica del preavviso di fermo amministrativo che a detta cartella fa riferimento, dovendo l’omessa notifica essere fatta valere necessariamente con l’impugnazione del preavviso di fermo. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CGT2 dichiarato inammissibile per decadenza l’impugnazione proposta dalla sig.ra Giglio avverso la cartella di pagamento n. 03020100000893891000 in ragione della asserita omessa e/o irrituale notificazione della stessa, dovendo tale circostanza essere fatta valere unitamente all’impugnazione del preavviso di fermo che la menziona. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., dell’art. 1988 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 D.lgs. 546/1992 , per avere la sentenza impugnata ritenuto non provata la notifica della cartella di pagamento n. 03020100000893891000. 2.Il terzo motivo è fondato nei limiti di cui appresso si dirà e, costituendo la ragione più liquida, è assorbente degli altri motivi di ricorso. 2.1.Il rilievo di parte ricorrente è duplice:

a) la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio e regolarmente trascritta ai fini dell’autosufficienza del ricorso;

b) in ogni caso, la contribuente, chiedendo la rateizzazione del debito, ha provato di essere stata a conoscenza della notificazione delle cartelle di pagamento e tale conoscenza è incompatibile con la contestazione della mancata notificazione delle cartelle di pagamento. 2.2.La prima censura è priva di fondamento. Invero, ADER riproduce unicamente «l’attestazione del deposito della cartella presso la Casa Comunale e la prova della notifica della conseguente comunicazione» (pag. 17 e 18 del ricorso). Mancando la relata di notificazione, tale documentazione è del tutto insufficiente ai fini della prova della regolarità della notificazione della cartella di pagamento, così come correttamente evidenziato dal giudice di appello. 2.3.La seconda censura è, invece, fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti» (Cass. n. 3414 del 06/02/2024; in senso conforme anche Cass. n. 5160 del 16/02/2022, in motivazione, citata dalla stessa ricorrente). 2.4.Nel caso di specie ADER ha provato che la contribuente aveva richiesto la rateizzazione del debito portato dalla cartella di pagamento in contestazione e che, pertanto, era a conoscenza di detta cartella.

Tale conoscenza è, dunque, incompatibile con la contestazione della regolarità della notificazione dell’atto riscossivo. 3.In conclusione, va accolto, nei limiti di cui si è detto, il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri due; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie , nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra