Court declares tax collection process extinguished due to simplified debt definition under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the simplified debt definition procedure. The plaintiff, Cottarelli, challenged the tax authority's decision regarding the 'rottamazione quater' scheme, but the process was terminated by a subsequent administrative act. Consequently, the court ruled that the original judgment and all intermediate measures lost their legal effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified debt definition procedure automatically extinguishes the judicial process, rendering prior judgments and procedural acts ineffective without the need for a separate ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25597/2021R.G. proposto da: COTTARELLI GAIA MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LICCI OTTORINO contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 940/20/2021 depositata il 05/03/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/09/2025 La Pr