Court declares process extinguished due to perfected simplified debt settlement under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following the perfection of a simplified debt settlement under the new tax law. The plaintiff, an heir, had previously sued the tax agency regarding debt collection procedures, but the administrative authority confirmed the settlement's completion. Consequently, the court ruled that all prior judgments and proceedings became ineffective, leaving the paid sums permanently acquired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The perfection of a simplified debt settlement extinguishes the judicial process and renders ineffective all prior judgments and procedural acts.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25697/2012 R.G. proposto da : CHIARUGI MARCUS in qualità di erede di CHIARUGI CORRADO, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELLI SERGIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO FIRENZE 1, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n.58 /25/2011 depositata il 22/09/2011 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025 dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/09/2025 LaPre