Italian tax court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment agreement under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the taxpayer's adoption of a simplified payment agreement. The Regional Tax Commission confirmed that the debt was fully settled under the 'rottamazione quater' scheme, rendering all prior judgments ineffective. Consequently, the court dismissed the appeal because the underlying obligation no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/2025: When a taxpayer adheres to a simplified payment agreement under the 2022 tax relief law, the debt is extinguished, invalidating all prior litigation judgments and making payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14733/2024 R.G. proposto da : CARUSO CALOGERO, rappresentat o e difes o dall’ avvocato LO GIUDICE SALVATOREcontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro MEF - intimat o - avverso SENTENZA di Commissione tributaria regionaleSICILIA n.10443/03/2023 depositata il 19/12/2023, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/09/2025 La Pre