Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment procedure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the taxpayer's adherence to the simplified payment procedure for tax debts. The lower court confirmed that the debt was settled under the 'rottamazione quater' regime, rendering the judgment ineffective and the payments non-refundable. Consequently, the appeal was dismissed because the legal basis for the dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The adoption of the simplified payment procedure for tax debts extinguishes the proceedings and renders the debt non-refundable, barring further litigation on the matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18362/2021 R.G. proposto da : EUROTECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA EUROTECHNOLOGY S.R.L., rappresenta e difesa dell’Avv. DAGNINO ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresenta e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PIEMONTE n.776/03/2020 depositata il 21/12/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,16/09/2025 La Pres