Court dismisses appeal as tax debt recovery process extinguished by simplified agreement under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax recovery proceedings extinguished following the plaintiff's adherence to the simplified debt definition under the Rottamazione Quater law. The plaintiff argued for the process's continuation, but the court noted that the agreement perfected the definition of the debt, leading to its final extinction. Consequently, the court ruled that the sums paid remain acquired and non-refundable, dismissing the appeal entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a taxpayer adheres to the simplified definition of debt under the Rottamazione Quater law, the proceedings are extinguished, rendering the debt final and the payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24335/2020 R.G. proposto da : GEST IMM SRL, rappresentata e difesa dall’ avvocato ELEFANTE TULLIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.4940/13/2019 depositata il 09/12/2019,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/09/2025 La Pres