Court dismisses appeal as process extinguished by simplified debt definition under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the filing of a simplified debt definition under the 'rottamazione quater' tax law. The appellant argued against the collection agency and tax authority, but the court found the debt definition perfected under Article 12-bis of D.L. 84/25. Consequently, the court ruled that the judgment is void and any payments made remain definitively acquired and non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The filing of a simplified debt definition under the specified tax law provisions automatically extinguishes the judicial process, rendering the substantive judgment ineffective and confirming that payments made are definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18457/2019 R.G. proposto da COGIP INFRASTRUTTURE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato DELLA VALLE EUGENIO contro LA RISCOSSINE SICILIA SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE PROV CATANIA, rappresentatae difesadall'avvocato PETTINATO DEBORA MARIA nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. CATANIA n.1084/13/2019 depositata il 20/02/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/09/2025 LaPresi