Court dismisses debt collection case as debt definition is perfected and process extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the debt collection process extinguished after the tax authority adhered to the simplified debt definition procedure. The plaintiff argued for debt recovery, but the court ruled that the specific legal framework for simplified definitions automatically terminates the litigation. Consequently, all prior judgments and payments remain effective and non-refundable, barring any future request for a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a tax authority adheres to the simplified debt definition procedure, the process is automatically extinguished, rendering all prior judgments ineffective and payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6302/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato CAPONE ROSALIA contro VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE LA PLAJA, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO SERGIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. Catania n.6532/15 /2021 depositata il 12/07/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dal l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/09/2025 LaPreside