Italian tax court dismisses Giorgio Tedesco's appeal due to a prior settlement extinguishing the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute between Giorgio Tedesco and the Revenue Agency extinguished following a prior settlement agreement. Tedesco, acting as a solidary obligor for the sports club, had filed an appeal against a regional commission decision, but the parties had already reached a transactional accord. The court ruled that the existence of this settlement legally terminated the proceedings and precluded any further litigation on the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 398 del 1991; Art. 13, c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002: A prior transactional agreement between the taxpayer and the tax authority extinguishes the judicial proceedings, rendering any subsequent appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31790/2019 R.G. proposto da: GIORGIO TEDESCO quale coobbligato di GYMNASIUM HANDBALL JUNIOR CLUB ASD rappresentato e difeso dall’ avv. Giorgio Tedesco (PEC: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it e PEC: avv.tedesco@pec.it) con domicilio eletto in Roma via P. Di Dono presso l’avv. Vincenzo Mozzi (PEC: vincenzomozzi@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) Oggetto: estinzione del giudizio Cons. Est.
Roberto Succio -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1667/14/2018 depositata in data 18/06/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/06/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino che ha chiesto il rigetto del ricorso; Rilevato che: - a seguito di attività di verifica fiscale nei confronti di nove associazioni sportive dilettantistiche operanti nel settore della pallamano, ritenute tutte riconducibili a un unico centro di interessi, l'Amministrazione finanziaria contestava alla GYMNASIUM HANDBALL JUNIOR CLUB ASD la decadenza dei benefici di cui alla L. n. 398 del 1991 dalla quale derivava la rideterminazione del reddito d'impresa, il recupero dell'iva e l’ulteriore connessa contestazione a Tedesco Giorgio quale obbligato in solido dei conseguenti maggiori tributi interessi e sanzioni accertati a carico della ASD di cui si è detto; - l'avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA 2007 di cui al presente giudizio era quindi impugnato di fronte al giudice di primo grado che accoglieva il ricorso; - appellava l'Ufficio; - con la sentenza gravata di fronte a questa Corte la Commissione tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate; - ricorre Tedesco Giorgio nella veste di coobbligato solidale della ridetta ASD con otto motivi di doglianza;
Cons. Est. Roberto Succio - resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria; Considerato che: - va rilevata la presenza in atti di istanza di cessazione della materia del contendere depositata dal contribuente per sopravvenuto accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria, alla quale ha fatto seguito nota di deposito dell’Agenzia delle Entrate che conferma il contenuto di quanto dedotto nell’istanza del contribuente; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali; - infine, va dichiarato che non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921) P.Q.M dichiara estinto il giudizio.Spes