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Ordinanza — n. 26167/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds but allows second ground regarding inadequate tax assessment motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26167/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first ground regarding the timeliness of the tax agency's counter-appeal but allowed the second ground concerning the adequacy of the lower court's reasoning. The taxpayers argued the tax assessment lacked sufficient motivation to justify the reclassification of their property, while the tax agency contested the procedural delay. The court found the lower court's explanation incongruous and insufficient to support the new classification, ruling that the decision must be quashed and remanded.

Regesto Legislator

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Art. 370, comma 3, c.p.c.; Art. 111, comma 6, Cost.: The appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, but the judgment is quashed if the reasoning is inadequate and fails to meet constitutional minimums for logical justification.

Parole chiave

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procedural timeliness counter-appeal deadline inadequate motivation tax assessment classification constitutional minimum reasoning remand to second instance apparent motivation revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 370, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente, si rileva che il controricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato depositato in Cancelleria oltre il termine di venti giorni dalla relativa notifica a Marco Minò e d Alice Fontanelli, come è previsto dall’art. 370, terzo comma, cod.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 1, comma 1, lett. a), Law n. 130/2022
f), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427
Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975
Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344
9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354
37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337
10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882
14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248
Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400
13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288
8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627
9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184
9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez.
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Testo completo

ro Fantozzi, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: francescomanconi@pec.avvocati.prato.it), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Toscana il 26 settembre 2017, n. 2116/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 settembre 2025 d al Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE: CATASTO ACCERTAMENTO MOTIVAZIONE CATEGORIA A/1 CARATTERISTICHE SIGNORILI 1. Marco Minò edAlice Fontanelli ha nno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 26 settembre 2017, n. 2116/2/2017,che, in controversia su impugnazione di avvis o di accertamento catastale n. FI0174818/2014 del 31 ottobre 2014 da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti de i medesimi, in relazione ad un’abitazione sita in Tavernelle Val di Pesa (FI) alla Strada Palazzuolo n. 50 e censita in catasto con le particelle (graffate) 105 sub. 508 e 235 sub. 500 del folio 11, del qual e essi era no com proprietari, all’esito di proceduraDOCFA dell’anno 2014 (su denuncia di variazione del 12 febbraio 2014, prot. n. FI022822, per “fusione-diversa distribuzione di spazi interni),rettificandone il classamento da categoria A/2, classe 4^, vani 7 e rendita di € 704,96 in categoria A/1, classe 1^, vani 7,5 e rendita di € 1.471,90, ha rigettatol’appello proposto daMarco Minò e Alice Fontanelli nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a v verso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 5 maggio 2016, n. 701/3/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato ladecisione di prime cure - che aveva respinto i l ricorso originario de i contribuent i , ritenendo che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato e che l’amministrazione finanziaria si fosse limitata a ripristinare il classamento originario dell’immobile - sul rilievo che«il classamento è stato determinato con il confronto con le Unità Tipo, come dispone l'art. 61 del DPR n. 1142/49; osserva, altresì, che dalla descrizione delle caratteristiche, nonché dell'ubicazione dell'immobile di cui trattasi, non contraddette, sia da condividere l'operato dell'Ufficio e nel contempo da confermare la decisione dei Giudici di 1 ° grado». 3.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 4.I contribuenti hanno depositato memoria illustrativa, con la quale hanno eccepito la tardività del controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente, si rileva che il controricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato depositato in Cancelleria oltre il termine di venti giorni dalla relativa notifica a Marco Minò e d Alice Fontanelli, come è previsto dall’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente ratione temporis prima della modifica apportata dall’art. 3, comma 27, lett. f), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Difatti, il controricorso è stato notificato ai ricorrenti il 9 marzo 2018, ma è stato depositato in Cancelleriasoltanto il 30 marzo 2018 (che , peraltro, era giorno feriale), ovvero il ventunesimo giorno dopo la sua notifica. Per cui, la tardività del deposito comporta che l’Agenzia delle Entrate debba considerarsi mera intimata nel presente procedimento.

2. Ciò detto, il ricorso è affidato a sei motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo gradoche l’avviso di accertamento catastale fosse munito di adeguatamotivazione. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 11, sesto comma, Cost., art. 6 della Carta europea dei diritti dell’uomo, art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente in ordine alla dedotta incongruenza sul piano motivazionale dell’avviso di accertamento catastale. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nella parte in cui si è affermato che i contribuenti non avrebbero contraddetto «il classamento (…) determinato con il confronto con le Unità Tipo», né « la descrizione delle caratteristiche, nonché l’ubicazione di cui trattasi», senza tener conto delle risultanze probatorie e delle argomentazioni difensive. 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, «per omessa pronuncia e motivazione su parte della domanda», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., con riguardo al fatto decisivo del pregresso classamento dell’immobile in categoria A/2 sin dall’anno 2008e della assoluta ininfluenza delle opere eseguite sulla consistenza dell’immobile. 2.5 Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non avere il giudice di secondo grado tenuto conto del pregresso classamento dell’immobile in categoria A/2 sin dall’anno 2008 e della assoluta ininfluenza delle opere eseguite sulla consistenza dell’immobile. 2.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria non si era conformata alprincipio di collaborazione e buona fede , avendo rettificato in corso di causa la categoria da A/2 ad A/1 dell’immobile indicato dai contribuenti per il confronto comparativo con le caratteristiche omogenee dell’immobile in contestazione nell’ambito del medesimo fabbricato.

3. Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di esaminare in via prioritaria il secondo motivo,giacche un suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo ed ultroneo lo scrutinio dei restanti motivi. 3.1 Il predetto motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi. 3.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza:

«(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021,n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). 3.3In disparte le superflue considerazioni dei ricorrenti sulla preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme”, che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie in base al tenore sostanziale della censura, non lamentandosi l’omesso esame di un fatto storico con rilevanza decisoria, si controverte sulla sussistenza dei requisiti della categoria A/1, sul rilievo che, in base allo stesso avviso di accertamento catastale, l’immobile era stato classificato in categoria A/2 all’esito di procedura DOCFA dell’anno 2008, senza alcuna rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

Per cui, l’attribuzione della categoria A/1 non costituirebbe il ripristino della classificazione precedente, come è stato ritenuto dalgiudice di prime cure. Tuttavia, la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato l’esito comparativo del “confronto con le Unità Tipo”, dal quale emergerebbe, in base all e caratteristiche ed all’ubicazione dell’immobile, la corretta attribuzione della categoria A/1. Ne discende che la motivazione illustrata dal giudice di appello è incongrua ed inadeguata , non essendo agevole la comprensione delle ragioni sottese alla conferma dell’atto impositivo.

4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022,n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2025. IL PRESIDENTE Dott.Angelo Matteo Socci