Italian Supreme Court dismisses tax debt case as debt definition is perfected and extinguishes proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the proceedings extinguished because the tax debt was perfected through the simplified definition procedure under Law 197/2022. The appellant, Saluzzi Valentina, challenged the Agency of Revenue's decision regarding the 'rottamazione quater' debt reduction scheme, arguing against the finality of the arrangement. The court ruled that once the definition is perfected, the debt is definitively acquired and non-refundable, thereby terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a tax debt is perfected via the simplified definition procedure, the proceedings are extinguished and amounts paid remain definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14915/2021 R.G. proposto da: SALUZZI VALENTINA, rappresenta e difesa dagli avvocati NICASTRO LUCIO e ROVEDA ANGELA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresenta e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2699/01/2020 depositata il 23/11/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/09/2025 La Presidente Titolare Angelina-Maria Perrino Numero registro generale 14915/2021 Numero sezionale 2883/2025 Numero di raccolta generale 26163/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Numero registro generale 14915/2021 Numero sezionale 2883/2025 Numero di raccolta generale 26163/2025 Data pubblicazione 25/09/2025