Italian tax debt collection process extinguished by simplified debt definition under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil proceeding extinguished following the taxpayer's adoption of the simplified debt definition procedure. The plaintiff, Panarello Alessandro, had joined this streamlined process to settle his tax liabilities with the Revenue Agency. Consequently, the court ruled that the original judgment and all prior procedural acts became ineffective, while the amounts paid remained permanently acquired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The adoption of a simplified debt definition procedure by the taxpayer automatically extinguishes the judicial process and renders all prior non-final judgments and orders ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8412/2022 R.G. proposto da : PANARELLO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall ’avvocato MIRABILE ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. MESSINAn.1660/02/2021 depositata il 22/02/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/09/2025 La Presiden