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Decreto — n. 26158/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares process extinguished due to simplified debt definition under 2022 tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 26158/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil process extinguished following the taxpayer's adoption of the simplified debt definition procedure under the 2022 tax reform. The plaintiff, Edilsystem di Paganucci, had previously sued the Tax Agency for collection, but the court noted the defendant's adherence to the streamlined settlement mechanism. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, rendering prior judgments ineffective and confirming that any payments made remain non-refundable.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The adoption of the simplified debt definition procedure by the taxpayer automatically extinguishes the judicial process, invalidates prior judgments, and renders payments made definitively non-refundable.

Parole chiave

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simplified debt definition tax collection procedure process extinction non-refundable payments simplified tax reform judicial process termination taxpayer liability

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25
2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l.
Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25
2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5890/2022 R.G. proposto da : EDILSYSTEM DI PAGANUCCI ANTONIO C, rappresentata e difesa dell’avvocato EBNER MARTINO MARIA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. TOSCANA n. 911/ 03/ 2021 depositata il 03/08/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/09/2025 La Preside