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Ordinanza Interlocutoria — n. 26157/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding tax debt extinguishment via first payment under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26157/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to the lower tribunal to allow the parties to submit documentation proving the correspondence between tax notices and the first payment under the new law. The applicant argued that tax debts were extinguished by paying the first installment, while the tax authority contended that formal acceptance documents were missing to verify which specific notices were covered. The court ruled that without this proof, the statutory condition for automatic debt extinguishment could not be verified, necessitating a new hearing to resolve the factual discrepancy.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, lett. a), n. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 12-bis del d.l. 17 giugno 2025, n. 84: The court must verify the correspondence between the first payment and specific tax notices before declaring debt extinguishment; mere submission of the request is insufficient without proof of matching documents.

Parole chiave

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tax debt extinguishment first payment installment automatic debt cancellation tax collection procedure judicial verification requirement rotamazione quater tax notice correspondence esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, lett. a), n. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
5.In relazione all’adesione alla rottamazione quater per parte delle cartelle esattoriali definite con il pagamento in una soluzione, l’art. 1, comma 236, della L.
Art. 12-bis del d.l. 17 giugno 2025, n. 84
177 del 01-08-2025), ha introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art.
art. 378 cod. proc. civ
civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con la quale, ha insistito nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2614/2021 R.G. proposto da: BULCKAEN MASSIMILIANO rappresentato e difeso d a ll’avvocato COSI SAVERIO (CSOSVR60L02B842C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale DELLO STATO -controricorrenti- nonché contro CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, COMUNE DI BLERA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.PROV. II DI ROMA, DIREZIONE REGIONE LAZIO, UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 5 -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1558/2020 depositata il 10/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO. FATTI DI CAUSA 1. Massimiliano Bulckaen adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Roma chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento recate dall’estratto di ruolo, di cui lamentava l'omessa notifica e l'intervenuta prescrizione dei crediti in esse portati in quanto riferiti ad annualità con termini di riscossione prescritti Con sentenza n. 6206/1112018, depositata in data 20/03/2018, la CTP di Roma accoglieva l'impugnazione, ritenendo "che i crediti azionati risulta[ssero] prescritti in quanto riferiti ad annualità i cui termini per la riscossione sono da tempo scaduti. " Con ricorso in appello depositato il 19/11/20 18, l'Ente di esazione adiva la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, instando per la riforma della decisione di prime cure e depositando la prova della notifica delle cartelle esattoriali in contestazione nonché della successiva notifica degli atti interruttivi della prescrizione.

Con sentenza n. 1558/03/2020, depositata in data 10/06/2020, la CTR accoglieva l'appello della società di riscossione in relazione a talune delle cartelle recate dall’estratto di ruolo. Ricorre per cassazione avverso la sentenza d'appello il contribuente, articolando un unico motivo. Replica con controricorso la Riscossione. Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con la quale, ha insistito nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso.

Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc. civ. Con successiva memoria depositata in data 8 settembre 2025, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le cartelle esattoriali che ex art.4 del d. l. n. 119/18, soggette all’annullamento automatico dei debiti tributari in quanto recanti importi inferiori a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), come risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; nonché per le restanti cartelle esattoriali per le quali ha aderito, nelle more del giudizio alla rottamazione - quater prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», adducendo di aver estinto alcuni carichi con il pagamento in una unica soluzione e di avere versato le somme relative alle prime rate per le altre. MOTIVI DI DIRITTO 1. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 2643 e 2697 c.c., nonché agli artt. 115, 116, 139 e 140 c.p.c.; per avere la C.T.R. ritenuto che alla data di notifica delle cartelle esattoriali indicate a pagina 4 e 5 del ricorso, la pretesa erariale non si fosse prescritta, precisando il ricorrente che la notifica dell’intimazione del pagamento del 26 giugno 2013 non era idonea a dimostrare l’avvenuta interruzione, in quanto difettava qualsiasi riferimento dell’atto alle cartelle esattoriali impugnate.

Si obietta, difatti, che non potrebbe essere considerato quale atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento del 26/06/2013, in quanto la prova della notifica di tale atto è stata prodotta dall'Ente di esazione mediante deposito di copia e non dell'originale; -che ai tributi erariali sarebbe sempre applicabile il termine quinquennale di prescrizione (con maturazione della stessa); - che (talune) cartelle di pagamento sarebbero state notificate irritualmente.

2. Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata per la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione.

3. Con l’istanza ex art. 380 - bis cod. proc. civ., parte ricorrente ha domandato la decisione della controversia, assumendo di aver tempestivamente proposto ricorso in primo grado.

4. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc. civ. 5.In relazione all’adesione alla rottamazione quater per parte delle cartelle esattoriali definite con il pagamento in una soluzione, l’art. 1, comma 236, della L. n. 197 del 2022 prevede che “L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.

6. Per quanto concerne, invece, le cartelle di pagamento per le quali parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla rottamazione- quater e di aver versato le prime rate, chiedendo la sospensione del giudizio prima e, nelle conclusioni, l’estinzione del giudizio, l’originaria formulazione dell’art. 1, comma 236, d. l. n. 197/2022 stabiliva che ‘l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati’. 7.Il legislatore è intervenuto per dirimere il contrasto giurisprudenziale sugli effetti del pagamento della prima rata, atteso che un lato (ordinanza n. 24428/2024), si sosteneva che bastasse la sola domanda di adesione per estinguere il giudizio; dall’altro (ordinanza 24933/2024), si seguiva la tesi tradizionale del perfezionamento solo a fine pagamenti. 7.1L'articolo unico della legge 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U.

Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale: "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.". 7.2. Tuttavia, in mancanza del deposito delle domande di definizione tramesse alle diverse amministrazioni, le ricevute di accettazione emesse dagli enti impositori e dalla Riscossione (prodotte dal contribuente) non consentono di accertare la corrispondenza tra oggetto delle domande e numero identificativo delle numerose cartelle esattoriali. 7.3.Si impone, dunque, la necessità di rinvio a nuovo ruolo per consentire al ricorrente di depositare la documentazione relativa alle domande di definizione ( rottamazione quater) concernenti le cartelle esattoriali indicate in ricorso, nonché alla società di riscossione di comunicare a questa Corte gli esiti dei controlli in merito alla corrispondenza tra oggetto delle domande di rottamazione quater e cartelle di pagamento.

P.Q.M la Corte rinvia a nuovo ruolo, concedendo alle parti termine di 120 giorni a decorrere dalla comunicazione della present