Court declares process extinguished due to simplified debt definition under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the simplified definition of debt under the Rottamazione Quater legislation. The Revenue Agency, represented by the General State Attorney, argued that the debt definition was perfected, leading to the extinction of the proceedings and the final acquisition of collected sums. Consequently, the court ruled that the judgment and all prior procedural acts lost their effect, confirming the non-refundability of payments made.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified definition of debt under the Rottamazione Quater regime automatically extinguishes the judicial process, rendering the judgment ineffective and confirming the irrevocable acquisition of sums paid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19989/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COMUNE DI NARDODIPACE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBANESE VINCENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA SEZ.DIST. CATANZAROn.745/01/2022 depositata il 28/02/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/09/2025 La Presi