Court declares process extinguished due to agreement on simplified debt definition under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following the plaintiff's adherence to the simplified debt definition procedure under the tax authority. The plaintiff, represented by Giovanni Palma, agreed to the definition of charges assigned to the tax collection agent pursuant to Law 197/2022. Consequently, the judgment was perfected and the sums paid remain definitively acquired and non-refundable, barring any request for a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a party adheres to the simplified definition of charges under the tax collection agreement, the process is perfected and extinguished, rendering the judgment final and the payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23542/2021 R.G. proposto da : MAIONE FRANCESCO,rappresento e difeso d a ll’avvocato PALMA GIOVANNI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.1955/13/2021 depositata il 05/03/2021,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/09/2025 La Presid