Court dismisses tax debt claim as debt extinguished by simplified settlement agreement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's adherence to a simplified debt settlement agreement. The plaintiff voluntarily joined the simplified procedure for tax liabilities assigned to the collection agency under Law 197/2022. Consequently, the court ruled that the debt is definitively extinguished and any payments made remain non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a party adheres to a simplified debt settlement, the debt is extinguished and the legal action is terminated, rendering any prior payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3029/2020 R.G. proposto da : LAGLIA ORESTE, rappresentato e difesodall’avvocato GERMANI MAURO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. A BRUZZO n. 561/ 01/ 2019 depositata il 07/06/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/09/2025 La Presi