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Decreto — n. 26153/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax debt claim as debt extinguished by simplified settlement agreement under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 26153/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's adherence to a simplified debt settlement agreement. The plaintiff voluntarily joined the simplified procedure for tax liabilities assigned to the collection agency under Law 197/2022. Consequently, the court ruled that the debt is definitively extinguished and any payments made remain non-refundable.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a party adheres to a simplified debt settlement, the debt is extinguished and the legal action is terminated, rendering any prior payments non-refundable.

Parole chiave

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simplified debt settlement tax debt extinguishment non-refundable payments procedural extinction collection agency agreement

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25
2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l.
Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25
2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3029/2020 R.G. proposto da : LAGLIA ORESTE, rappresentato e difesodall’avvocato GERMANI MAURO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. A BRUZZO n. 561/ 01/ 2019 depositata il 07/06/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/09/2025 La Presi