Court declares process extinguished due to tax debt settlement under simplified procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the taxpayer's adherence to the simplified debt definition procedure. The plaintiff argued for debt recovery, but the defendant successfully utilized the accelerated settlement mechanism provided by recent legislation. Consequently, the court ruled that all prior judgments and payments became ineffective and non-refundable upon the perfection of this simplified definition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a party adheres to the simplified definition of tax debt, the process is extinguished, rendering prior judgments ineffective and payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24167/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COESTRA SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMEI STEFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.101/03/ 2019 depositata il 21/01/2019,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/09/2025 La Presid