Italian tax court declares process extinguished due to simplified debt definition under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax collection process extinguished following the taxpayer's adoption of the simplified debt definition under the Rottamazione Quater law. The plaintiff, Marchina, argued against the Agency of Revenue, but the court ruled that the statutory definition automatically perfected the debt and extinguished the litigation. Consequently, all prior judgments and payments became ineffective, and sums paid remain non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The adoption of the simplified debt definition under the Rottamazione Quater law automatically perfects the debt, extinguishes the judicial proceedings, and renders all prior judgments and payments ineffective and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31487/2020 R.G. proposto da: RUOCCO MARCHINA, rappresentato e difeso dall'avvocato SARNICOLA VINCENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n.2540/04/2020 depositata il 08/06/2020,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/09/2025 La Presi