Court declares tax collection process extinguished due to simplified debt definition under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax collection proceedings extinguished following the simplified debt definition procedure under the new law. The plaintiff, Stradaoli Mario, challenged the tax agency's decision regarding the simplified debt definition, but the court ruled that the process was perfected and the judgment became ineffective. Consequently, all sums paid remain definitively acquired and non-refundable, ending the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified debt definition procedure perfects the definition, extinguishes the proceedings, renders prior judgments ineffective, and ensures sums paid remain definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1175/2020 R.G. proposto da STRADAIOLI MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GUZZANTI VALENTINA e GIULIANI FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio SEZ.DIST. Latina n.3119 /18 /2019 depositata il 21/03/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dal l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/09/2025 LaPresident