Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment procedure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the applicant's adoption of the simplified payment procedure under the new law. The applicant argued for debt relief, but the opposing party contended that the statutory definition of the debt was perfected, rendering the debt non-refundable. The court ruled that the procedural outcome was final, as the law explicitly states that such definitions extinguish the judgment and make payments irrevocably acquired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The adoption of the simplified payment procedure for tax debts perfects the definition, extinguishing the underlying proceedings and rendering all payments made irrevocably acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30528/2020 R.G. proposto da : EDILMARKET PANTALEI DI PANTALEI FABIO E ROBERTO C SAS,rappresentata e difesa dall’avvocato COPPACCHIOLI CLAUDIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.1064/ 15/ 2019 depositata il 25/02/2020,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/09/2025 La Presiden