Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment scheme under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished because the plaintiff voluntarily joined the simplified payment scheme for tax debts under Law 197/2022. The plaintiff argued for review of the debt, but the tax authority confirmed that joining the scheme perfected the definition and extinguished the litigation. Consequently, the court ruled that all prior judgments and payments became ineffective and non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a taxpayer joins the simplified payment scheme for tax debts, the definition is perfected, the litigation is extinguished, and all prior judgments and payments become ineffective and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19338/2022 R.G. proposto da NUCCI ORNELLA, rappresentat a e difes a dall'avvocato NUCCI ORNELLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Calabria n.1846/ 13/ 2020 depositata il 20/08/2020 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/09/2025 LaPr