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Decreto — n. 26114/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 26114/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, an individual business, challenged a second-instance tax court judgment against the Campania Region but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit deemed renunciation Civil Procedure Code litigation costs allocation versamento dell'anticipo delle spese accollo delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12589/2024 R.G. proposto da: DITTA INDIVIDUALE IMPERIALE GIUSEPPE, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avvocato MUSTO PIETRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA VIA BARNABA ORIANI 20/A, ed all’indirizzo pec: pietro.musto@pec.studiolegalemusto.it. -ricorrente- Contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, dall’avv. Maria Laura Consolazio dell’Avvocatura Regionale, elettivamente domicilio presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n.29 - controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6300/2023 depositata il 13/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/09/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO