Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue contended the appeal was abandoned, while the taxpayer did not submit a timely request for judgment. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal of judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8567/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FRACASSI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI 13, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO rappresentato e difeso dall'avvocato SPAGGIARI DANIEL -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LOMBARDIA n.3136/2024 depositata il 29/11/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 8567/2025 Numero sezionale 2861/2025 Numero di raccolta generale 26113/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.756,50 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, 15% per spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/09/2025. Il Consigliere delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 8567/2025 Numero sezionale 2861/2025 Numero di raccolta generale 26113/2025 Data pubblicazione 25/09/2025