Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Carrozza Paolo, did not respond to the procedural proposal issued by the Second Instance Court, while the opposing party, the Customs Agency, represented the State, argued for the dismissal based on this procedural default. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7391/2025 R.G. proposto da: CARROZZA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GODENZO, 119, presso lo studio dell’avvocato MASSUCCI ALESSANDRO rappresentato e difeso dall'avvocato SEMINARA GIUSEPPE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CALABRIA n.2384/2024 depositata il 12/09/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7391/2025 Numero sezionale 2860/2025 Numero di raccolta generale 26111/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19/09/2025. Il Consigliere delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 7391/2025 Numero sezionale 2860/2025 Numero di raccolta generale 26111/2025 Data pubblicazione 25/09/2025