Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. GESTIONE SRL, the appellant, did not act after the deadline for the proposal of judgment expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12457/2024 R.G. proposto da : GESTI-ONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO BRAGAGLIA e dall’avvocato VALERIO GRIMALDI , ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Roberto Bragaglia, in Roma, Piazzale Roberto Ardigò 42, giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Laura Consolazio dell’Avvocatura Regionale, domiciliata presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n.29 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6379/2023depositata il 17/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/09/2025 IL CONSIGLIERE DE