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Ordinanza — n. 26063/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; appellant bears litigation costs under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26063/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's personal withdrawal on July 31, 2025. Although the respondent's counterclaim regarding the validity of the power of attorney was examined, the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the litigation costs as the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A voluntary withdrawal from a cassation appeal extinguishes the proceedings unilaterally without requiring the opposing party's acceptance, and the withdrawing party bears the litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings litigation costs allocation unilateral withdrawal effect civil procedure code azione di contestazione revoca dell'annullamento ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
In conseguenza della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente deve dichiararsi l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 c.p.с.
Art. 391 c.p.c.
Alla luce delle circostanze processuali e della sopravvenuta rinuncia, e in assenza di adesione da parte della controricorrente, le spese di lite del presente giudizio di legittimità vanno poste ex art. 391, secondo comma, c.p.с., a carico del contribuente rinunciante.
Art. 306 c.p.c.
Invero, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un atto cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art.
Art. 372 c.p.c.
ha prodotto ex art. 372 c.p.с.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Infine, il tenore della pronunzia, che ̀ di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilit à̀ dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
In conseguenza della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente deve dichiararsi l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 c.p.с.
art. 306 c.p
Invero, poiché l'art. 306 c.p.c.
art. 372 c.p
ha prodotto ex art. 372 c.p.с.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429
Cass. 29/07/2014, n. 17187
34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass.
Cass. n. 20953/2022
17187; Cass. n. 20953/2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12052/2018 R.G. proposto da ANELLO ANGELO DANILO, con gli avvocati Salvatore Lo Giudice e Gianluca Moncada; -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, con gli avvocati Antonio Maiorana e Simone Becchetti; -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.3738/2017 depositata il 2/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/09/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Angelo Danilo Aniello, con ricorso depositato in data 30/03/2011, impugnava avanti alla CTP di Palermo il ruolo esattoriale relativo all’anno 2010, n. 550108 e la conseguente cartella di pagamento, notificata il 14/01/2011.

2. Il ricorso veniva respinto dall’adita CTP, la cui decisione era confermata dalla CTR di Palermo con la sentenza richiamata in epigrafe.

3. Avverso quest’ultima sentenza ricorreva,quindi, l’appellante , con cinque motivi. Resistevacon controricorso Riscossione Sicilia S.p.A.

4. Infine, in data 31/07/2025, il ricorrente, con memoria ex art. 380- bis.1 c.p.с., personalmente sottoscritta dalla parte, rinunciava al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In conseguenza della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente deve dichiararsi l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 c.p.с.

2. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass. n. 20953/2022). 2.1. Invero, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un atto cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., ne consente -in alternativa alla notifica alle parti costituite – la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.

3. Alla luce delle circostanze processuali e della sopravvenuta rinuncia, e in assenza di adesione da parte della controricorrente, le spese di lite del presente giudizio di legittimità vanno poste ex art. 391, secondo comma, c.p.с., a carico del contribuente rinunciante. 3.1. A tale ultimo riguardo si rileva l’infondatezza della eccezione sollevata del contribuente in ordine alla inammissibilità del controricorso per invaliditàdella procura alle liti resa per il giudizio di legittimità, questione da esaminare comunque ex officio. Si osserva, in particolare, che Riscossione Sicilia S.p.A. ha prodotto ex art. 372 c.p.с. la copia conforme della procura notarile rogito Notaio Licciardello in favore del difensore Avv.

Antonio Maiorana. Trattandosi di copia autentica resa dal Notaio, provvista di attestazione di conformità all’originale, essanon deverecare la firma autografa del legale rappresentante della società, che i l notaio attesta essere presente sull’originale. Per quanto, inoltre,attiene alla legittimazione sostanziale del Presidente del C onsiglio di amministrazione, Antonino Fiumefreddo, nella procura notarile si dà inoltre atto che questi«interviene al presente atto (...) con i poteri a lui spettanti per statuto ed autorizzato a quest’atto con delibera del Consiglio di amministrazione della suddetta società del 14.4.2015», così non rendendosi necessaria la produzione della predetta delibera.

4. Infine, il tenore della pronunzia, che ̀ di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilit à̀ dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella previstadalla norma ora ric P.Q.M La Cortedichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbo